Statuto

La presente copia è conforme al suo originale registrato in data 10 settembre 2009 di 13 fogli.

STATUTO
Articolo 1

Si è costituita un’Associazione denominata Word Of Mouth Marketing Italia (WOMMI) con sede in via Cornelio Celso 22°, 00161 Roma, che in seguito verrà definita WOMMI.
Detta Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro e si intende costituita nella previsione degli articoli 14, 36, e 38 dettati dal Codice Civile per le Associazioni non riconosciute; essa è pertanto regolata dagli accordi tra gli Associati.

Articolo 2

L’associazione è apartitica ed intende svolgere ogni attività nell’osservanza delle leggi dello Stato Italiano che regolano e tutelano, in ogni loro scopo e fine, la vita delle Associazioni.

Articolo 3

L’Associazione ha lo scopo di riunire tutti coloro che, in quanto individui, gruppi o persone giuridiche, si occupano a qualsiasi titolo della comunicazione sociale basata sul passaparola. In particolare l’Associazione si propone di:
a. stimolare e favorire l’identificazione, l’analisi, lo studio e la misurazione di tutte le modalità del passaparola
b. stimolare e favorire in modo specifico l’identificazione, l’analisi, lo studio e la misurazione di tutte le modalità di passaparola tra consumatori e utenti di beni e servizi
c. stimolare e favorire la consapevolezza delle potenzialità positive di tutte le forme del passaparola per le aziende, le istituzioni, le organizzazioni e gli enti del terzo settore, e in genere per tutti i fornitori di beni e servizi tangibili e intangibili
d. identificare, far conoscere e far affermare gli strumenti che consentono di gestire in modo efficace e etico le varie modalità del passaparola per il marketing di prodotti, servizi, obiettivi di responsabilità sociale e valori
e. formare agli strumenti di cui al precedente comma d
f. riunire in una comunità dinamica e aperta i ricercatori, i professionisti e gli utilizzatori delle diverse modalità del passaparola, per facilitare uno scambio di idee, metodi, soluzioni e esperienze.
g. affermare un codice etico del passaparola al quale tutti i soci sono tenuti a conformarsi
h. comunicare con ogni mezzo, attraverso strumenti, prodotti ed eventi ad hoc, le proprie attività e tutto quanto attiene alla crescita e allo studio del passaparola
i. mantenere i contatti con le altre associazioni e esperienze internazionali che condividono gli obiettivi di WOMMI.

Articolo 4

L’Associazione trae i propri proventi dall’espletamento dei propri compiti istituzionali, dalle quote versate dagli associati, da eventuali contributi degli stessi o di Enti ed Aziende pubbliche e private, da incarichi di studio e di ricerca retribuiti, nonché da ogni altra forma di offerta, donazione o lascito che volontariamente gli pervenisse.
Il patrimonio sociale iniziale è costituito dalla somma delle quote versate da ciascuno dei sottoscrittori dell’atto costitutivo.

Articolo 5

Tutti i cittadini o Enti, Aziende, Associazioni italiane e straniere che condividono alcuni o tutti gli obiettivi e le attività di cui al precedente Art. 3 possono associarsi a WOMMI.
Le domande di ammissione dei nuovi Soci, indirizzate al Presidente dell’Associazione, sono sottoposte alla deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio implica l’accettazione integrale del presente Statuto e conferisce diritto ad usufruire di tutti i servizi dell’Associazione e a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative che saranno indette dalla stessa.

Articolo 6

Fanno parte dell’Associazione, oltre ai Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Onorari e i Soci junior.
Soci Fondatori sono coloro che hanno consentito la nascita dell’Associazione mediante la sottoscrizione dell’Atto costitutivo o coloro i quali, con la loro opera, abbiano contribuito in maniera significativa, sin dalla nascita dell’Associazione, alle sue maggiori affermazioni.
Soci Ordinari sono coloro che intendono contribuire al perseguimento dei fini associativi.
Soci junior sono coloro che, studenti universitari o altri, stanno ancora completando un processo di formazione professionale e non sono ancora direttamente attivi nelle aree professionali e di ricerca pertinenti alla Associazione
Sia i Soci Fondatori sia i Soci Ordinari sono obbligati al versamento della quota di iscrizione nonché al pagamento dei contributi annui stabiliti dal Consiglio direttivo;
Soci Onorari sono quelle personalità che, per il loro particolare rilievo in ogni campo della cultura, abbiano contribuito o possano contribuire a favorire o realizzare le finalità dell’Associazione.
I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio direttivo.
Il socio onorario è esente dal versamento di ogni tipo di contributo.
Il socio junior è tenuto al versamento di una quota nominale di iscrizione e al pagamento di un contributo nominale annuo stabilito dal Consiglio direttivo.

Articolo 7

La qualifica di socio ed il conseguente diritto alla partecipazione alle cariche sociali si perde per dimissione e per esclusione.
L’esclusione può essere deliberata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, qualora l’associato metta in atto comportamenti contrari al perseguimento dei fini sociali o contrari allo Statuto, nonché per motivi di indegnità morale.
Gli associati che risultino morosi nel pagamento della quota associativa annuale verranno considerati tacitamente dimissionari perdendo ogni prerogativa ed ogni beneficio determinato dalla appartenenza all’Associazione.
Il socio escluso ha la facoltà di ricorrere contro la decisione del Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri, entro quindici giorni dalla notifica in sue mani del provvedimento.
Il Collegio dei Probiviri deciderà sul ricorso nella prima seduta ordinaria immediatamente successiva alla data di presentazione del ricorso.
La decisone del Collegio dei Probiviri è definitiva.
Nelle more della decisione del ricorso il socio, qualunque sia la sua carica, non può partecipare a riunioni o votazioni dell’Associazione restando temporaneamente sospeso dalle cariche ricoperte.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 8

Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci Fondatori, il Coordinatore, il Segretario generale, il Presidente dell’Associazione, il Presidente del Comitato Scientifico, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Articolo 9

L’Assemblea Generale dei soci è il principale organo di consultazione dell’Associazione.
Essa si riunisce in via ordinaria ogni due anni su convocazione del Presidente dell’Associazione, con preavviso di almeno quindici giorni, per discutere e approvare la relazione sull’attività svolta e sugli indirizzi generali delle attività da svolgere.
In via straordinaria, l’Assemblea può essere convocata, con preavviso di dieci giorni, dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata della maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
All’Assemblea partecipano, con diritto di voto, i Soci Fondatori, i Soci Ordinari e i Soci junior in regola con il pagamento delle quote sociali, ed i Soci Onorari. Questi ultimi e i Soci junior non hanno diritto di voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
In caso di impedimento di quest’ultimo, l’Assemblea provvederà alla elezione del Presidente della seduta.
Il compito di Segretario della riunione sarà esercitato dal Segretario Generale, o in sua assenza, da un socio con diritto di voto eletto dall’Assemblea.
L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente dell’Associazione.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale dei soci sarà esposto nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima della data della prima convocazione; esso conterrà inoltre la data della seconda convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea.
L’assemblea opera come organo di raccordo tra le attività dell’Associazione e i destinatari sociali ai quali l’attività dell’Associazione si rivolge.
E’ quindi suo compito:
A) valutare l’impegno dell’Associazione nei campi di attività istituzionali;
B) formulare adeguate e motivate raccomandazioni che indirizzino l’attività dell’Associazione;
C) sollecitare e stimolare iniziative ed interventi dell’Associazione nei settori e per i problemi ritenuti di rilevante importanza per i propri soci, o di rilevante importanza sociale.

Articolo 10

Le indicazioni dell’Assemblea Generale dei soci, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, sono valide quando sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e le stesse siano adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Se, in prima convocazione, non viene raggiunto il numero legale, l’Assemblea, in seconda convocazione, che non può essere prevista per lo stesso giorno, delibererà a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti.
Nelle Assemblee Ordinarie i soci possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio.
Nelle assemblee straordinarie i soci dovranno intervenire personalmente.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 11

Il Consiglio direttivo è composto da membri elettivi e membri di diritto.
Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo dell’Associazione i Soci Fondatori della stessa.
Il Consiglio direttivo è composto da almeno 7 membri ed è eletto dalla Assemblea dei Soci Fondatori.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Segretario Generale o da un membro del Consiglio stesso nominato volta per volta.
Il Consiglio Direttivo promuove e controlla l’attività e la realizzazione delle finalità dell’Associazione nel rispetto delle indicazioni e delle raccomandazioni espresse dalla Assemblea Generale dei Soci; decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci; stabilisce l’importo annuale della quota sociale; nomina il Coordinatore e il Tesoriere, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo presiede alla organizzazione ed al funzionamento dell’Associazione, secondo le disposizioni del presente Statuto.
Spetta altresì al Consiglio Direttivo la cura, la responsabilità e la vigilanza su ogni iniziativa della quale l’Associazione si faccia promotrice o sostenitrice, nonché su ogni altro servizio o strumento informativo o divulgativo della stessa.
Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare il Comitato Scientifico, nonché comitati tecnici aventi carattere temporaneo, su particolari temi di specifico interesse.
In caso di malattia o di altro impedimento, un Consigliere può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Consigliere, ma a nessuno può essere concessa più di una delega.
Se un Consigliere non partecipa per tre volte consecutive ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, e senza rilasciare delega, il Consiglio steso può pronunciare la sua decadenza da componente del Consiglio.
I Consiglieri esclusi, dimissionari o decaduti, possono essere sostituiti per cooptazione, fino al plenum del Consiglio stesso, e la delibera di cooptazione dovrà essere ratificata dall’Assemblea ai Soci Fondatori nella sua prima riunione successiva.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI
Articolo 12

La funzione di controllo del rispetto delle idee che hanno ispirato la nascita dell’Associazione è svolta dall’Assemblea dei Soci Fondatori che viene, all’occorrenza, convocata dal Presidente o anche su richiesta di almeno tre soci. All’Assemblea dei Soci Fondatori competono, oltre le altre prerogative riconosciute, le deliberazioni in ordine alle modifiche dello Statuto che disciplina l’attività dell’Associazione.

IL PRESIDENTE
Articolo 13

L’Associazione è retta ed amministrata da un Presidente, eletto dai Soci Fondatori, che esercita tutti i poteri che interessano l’intero svolgimento delle attività sociali ed amministrative dell’Associazione. Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione e dura in carica due anni.
Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi, della Pubblica Amministrazione e dei privati, e dispone su mandato del Consiglio Direttivo dei seguenti poteri elencati in via esemplificativa:
- realizzare compravendite di beni immobili e di qualsiasi altro tipo di beni;
- stipulare e risolvere contratti di lavoro e di qualsiasi altra natura;
- ricevere e pagare somme di denaro, concedere garanzie e fideiussioni, aprire e gestire conti correnti anche allo scoperto presso banche o uffici postali, sottoscrivere e negoziare effetti bancari, concordare prestiti;
- esercitare le necessarie azioni giudiziarie a tutela dagli interessi dell’Associazione.
Il Presidente può delegare uno o alcuni dei suoi poteri al Coordinatore e ad altri membri del
Consiglio Direttivo.

IL COORDINATORE
Articolo 14

Il Coordinatore è nomitato dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo, e rimane in in carica per due anni.
Il suo mandato è di coadiuvare, e su sua delega eventualmente sostituire, il Presidente nel concreto perseguimento degli obiettivi stabiliti dallo Statuto, e nelle attività ad essi connesse. A tal fine collabora con tutti gli organi sociali e in particolare con il Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Articolo 15

Il Segretario Generale dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e rimane in carica due anni.
Il Segretario Generale ha la cura, la responsabilità e la vigilanza di tutta la situazione finanziaria dell’Associazione, di cui gestisce inoltre l’ordinaria amministrazione.
Egli è responsabile delle scritture contabili dell’Associazione, e ogni anno, entro il mese di Febbraio, prevede a far redigere il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il bilancio deve essere presentato al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica e per il controllo di cui all’Art. 16 del presente Statuto.
Il bilancio, vistato dal Tesoriere, deve essere sottoposto, non più tardi del mese di marzo di ciascun anno, all’esame del Consiglio Direttivo, il quale delibererà sull’approvazione.
E’, altresì, compito del Segretario Generale:
- stabilire le modalità di versamento delle quote associative e dei contributi ordinari e straordinari;
- curare il supporto dello staff alle attività facenti capo ai diversi organi dell’Organizzazione;
- coadiuvare l’attività del Presidente;
- adempiere alle funzioni di Segretario dell’Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci fondatori.
Inoltre, su delega del Presidente, il Segretario Generale può
- realizzare compravendite dei beni immobili e di qualsi altro tipo di beni;
- stipulare e risolvere contratti di lavoro e di qualsiasi altra natura;
- ricevere e pagare somme di denaro, concedere garanzie e fidejussioni, aprire e gestire conti correnti anche allo scoperto presso banche o uffici postali, sottoscrivere e negoziare effetti bancari, concordare prestiti;
- esercitare le necessarie azioni giudiziarie a tutela degli interessi dell’Associazione.

IL TESORIERE
Articolo 16

Il Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone esterne alla Associazione, è proposto dal Presidente e nominato dal Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni.
Il Tesoriere accerta la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione. Egli verifica e controlla il bilancio, nonché tutte le scritture contabili e finanziarie ad esso relative. Vista inoltre la copia originale del Bilancio dell’Associazione in segno di avvenuta verifica.
Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio dopo il controllo del Tesoriere.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 17

Il collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non soci, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo che ne indica anche il Presidente.
Il collegio dei Probiviri, su richiesta del Presidente dell’Associazione esamina e dirime le controversie sorte sia tra i soci ed organi associativi sia tra soci e soci, adottando i relativi provvedimenti.
Esso giudica un lodo inoppugnabile ed esecutivo, secondo i principi, i criteri e modi, contemplati nel presente Statuto, su ricorsi scritti, formulati in opposizione a provvedimenti disciplinari deliberati dagli organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri deve verbalizzare su apposito registro i ricorsi ad esso pervenuti, le risultanze relative alle istruttorie effettuate e le misure deliberate, dandone poi ufficialmente comunicazione al Segretario Generale dell’Associazione per la notifica e l’esecuzione.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente del Collegio.
Il ricorso, da qualunque socio proposto, non sospende l’esecutività del provvedimento impugnato.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO
Articolo 17

Il Presidente del Comitato Scientifico è scelto dal Consiglio Direttivo, e in prima istanza dalla Assemblea dei Soci Fondatori, tra coloro che, nella attività di ricerca e/o nella attività professionale, abbiano conseguito un prestigio internazionale per quanto riguarda la comunicazione sociale, e in particolare il passaparola.
Il Presidente del Comitato Scientifico ha, insieme al Presidente, facoltà di proposta e indirizzo delle attività scientifiche, comunicative e formative della Associazione, si fa garante del loro livello e della loro apertura internazionale, favorisce i collegamenti con le istituzioni universitarie e di ricerca sia pubbliche che private. Egli presiede inoltre il Comitato scientifico della Associazione.
Rimane in carica due anni e partecipa a tutte le attività sociali.

IL LIBRO DEI VERBALI
Articolo 18

Ogni organo collegiale deve tenere un apposito “Libro dei Verbali”, che sarà conservato nella sede dell’Associazione del Segretario Generale o da altra persona incaricata.
Detto Libro deve contenere il Verbale di ogni seduta dell’organo cui si riferisce, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
La presente direttiva non si applica per il Collegio dei Probiviri, la cui attività è specificatamente regolata dalle vigenti leggi in materia.

RETRIBUZIONE DELLE CARICHE
Articolo 19

Ogni carica prevista nel presente Statuto non è retribuita, salvo per il Segretario Generale e per i casi in cui taluno dei soci sia chiamato a ricoprire incarichi che prevedano un impegno costante in favore della attività dell’Associazione.
Per le riunioni dell’Assemblea dei Soci Fondatori, del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Probiviri, può essere prevista la erogazione di un gettone di presenza il cui importo sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Un gettone annuale può essere altresì attribuito al Presidente Onorario, su proposta del Presidente.

INCARICHI RETRIBUITI
Articolo 20

Gli incarichi di ricerca, le consulenze, i contratti di collaborazione possono essere affidati solo ed esclusivamente ai soci dell’Associazione.

SCIOGLIMENTO
Articolo 21

L’eventuale scioglimento della Associazione può essere deciso solo ed esclusivamente dall’Assemblea dei Soci Fondatori con voto unanime.

In Primo Piano